Come funziona il nuovo contributo a sostegno di investimenti innovativi e sostenibili.

Il decreto istituisce un regime di aiuto per il sostegno sul territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. Con la finalità di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico. Il contributo sarà erogato in conto impianti e permetterà di ottenere un’agevolazione a fondo perduto con una percentuale variabile tra i 25 e i 60 punti percentuali in base alla regione di appartenenza dell’azienda richiedente.

Risorse disponibili

  1. Questo decreto prevede una disponibilità pari a 677.875.519,57€ che sono suddivisi dal legislatore nel seguente modo:
    • 250.207.123,57€ per le Regioni del centro-nord, tra le quali: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Trentino-Alto Adige;
    • 427.668.396,00€ per le Regioni del mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
  2. Una quota pari al 25% delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Soggetto Gestore

Il Ministero per la gestione degli interventi previsti dal decreto si avvale dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia. Ad Invitalia sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti le domande, la concessione, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

Soggetti beneficiari

Per beneficiare delle agevolazioni, le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
  • Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • Non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione del regolamento GBER (regolamento UE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno). La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese;
  • Trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese;
  • Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
  • Aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • Non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento impegnandosi a non farlo fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Sono escluse dalle agevolazioni previste nel decreto le PMI:

  • Nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
  • I cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto;
  • Che abbiano ricevuto e non rimborsato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • Nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa;
  • Che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Programmi ammissibili

  1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0;
  2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione. A tal fine, sono valorizzati sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi volti:
    • alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
    • al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa.
  3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
    • attività manifatturiere;
    • attività di servizi alle imprese.
  4. non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:
    • inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
    • che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, ovvero il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
  5. Non sono ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, a meno che i programmi non generino risparmi energetici con un incremento pari almeno al 20% dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni.
  6. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
    • Prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0;
    • Essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione utile a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione;
    • Essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale;
    • Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
    • Prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
    • Rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili, fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore, in tal caso, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni:
      1. Nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), le spese ammissibili non devono essere inferiori a 500.000,00 e non superiori a 3.000.000,00€.
      2. Nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino AltoAdige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto), le spese ammissibili non devono essere inferiori a 1.000.000,00 e non superiori a 3.000.000,00 euro.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:

  • Macchinari, impianti e attrezzature;
  • Opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  • Programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali a cui si fa riferimento alla lettera a;
  • Acquisizione di certificazioni ambientali.

2. Ai fini dell’ammissibilità le spese devono:

  • Essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
  • Essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • Essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • Essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);
  • Essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • Qualora riferite a mezzi mobili, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento;
  • Conformi al principio DNSH.

3. Per i progetti di investimento sono, altresì, ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili;

4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano»;

5. Non sono ammesse le spese:

  • Sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • Connesse a commesse interne;
  • Relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • Per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
  • Di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • Per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili;
  • Relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente;
  • Imputabili a imposte e tasse;
  • Inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma;
  • Correlate all’acquisto di mezzi targati;
  • Ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare:

    1. per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al
      • 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione;
      • 50% per le imprese di media dimensione.
    2. per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari a
      • 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione;
      • 40% per le imprese di media dimensione.
    3. per i programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il contributo massimo è pari a:
      • 35% per le imprese di micro e piccola dimensione;
      • 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Per i programmi di investimento realizzati nelle zone A, nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni.

  1. L’ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato dal soggetto gestore a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli sulla base delle spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria.
  2. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, incluse quelle attribuite in «de minimis».

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello;

2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione;

3. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi del criterio di valutazione «Caratteristiche del soggetto proponente» e dei punteggi del criterio «Sostenibilità ambientale del programma di investimento»

4. Il soggetto gestore procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità

5. Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non più di tre stati di avanzamento lavori, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

  • attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato;
  • attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

2. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento. L’ammontare delle agevolazioni spettanti è definito sulla base dell’investimento complessivamente ammesso.

3. I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:

  • Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro 60 giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
  • Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

4. Il soggetto gestore effettua le verifiche indicate nel provvedimento entro 60 giorni dalla presentazione delle domande di erogazione.

5. Le imprese beneficiarie sono tenute, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a dimostrare l’avvenuta attivazione, per l’unità produttiva agevolata, del codice di attività economica (ATECO) a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il registro delle imprese.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

L’impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, è tenuta a:

  • Mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
  • Effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità;
  • Tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
  • Consentire e favorire, in ogni fase del procedimento lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti;
  • Rispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Ministero o dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
  • Garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata per tutte le operazioni relative all’intervento;
  • Comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • Adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

A conclusione del programma di investimento, il soggetto gestore effettua un controllo sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento. In tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un’apposita commissione di accertamento.

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

  • Assenza di uno o più requisiti di ammissibilità non sanabili;
  • Mancata realizzazione del programma di investimento nei termini;
  • Mancata attivazione del codice ATECO di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;
  • Fallimento dell’impresa beneficiaria;
  • Sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia;
  • Trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte;
  • Accertamento della violazione del principio DNSH;

2. Le agevolazioni di questo decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

  • Mancato mantenimento dei beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva;
  • Cessione, nei 3 anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un’altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;
  • Modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, dell’attività economica;
  • Realizzazione parziale del programma di investimento. Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale;
  • Mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato;
  • Mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Quando presentare la domanda

I progetti saranno valutati tramite una procedura di valutazione a sportello. La domanda potrà essere pre-caricata dalle ore 10 del 4 maggio ed inviata dal 18 maggio dalle 10 alle 17 di tutti i giorni lavorativi, fino ad esaurimento fondi.

 

Indice Contenuti

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