Per beneficiare del Next Generation, ciascuno stato membro ha presentato un piano di ripresa dove espone il programma di riforme da attuare entro il 2026. L’UE per affrontare la crisi Covid metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni a sostegno di riforme e investimenti. Gli Stati Membri devono spiegare in che modo il loro PNRR è coerente con gli obiettivi del principio di “non arrecare un danno sigificativo”. Questo principio è abbreviato con la sigla DNSH (Do No Significant Harm) e significa che l’investimento non deve danneggiare l’ambiente, favorendo gli interventi sostenibili.
Cos’è previsto dal principio DNSH?
Come abbiamo visto il principio “Do No Significant Harm” impone che i PNRR nazionali non arrechino alcun danno significativo all’ambiente. Tale imposizione è di primaria importanza per accedere ai fondi del Recovery and Resilience Facility (RRF). Questo documento sostiene gli interventi che contribuiscano ad attuare l’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tutto questo è si poggia sulla tassonomia: sistema unificato di classificazione delle attività economiche e dei criteri di rendimento coerenti con l’impegno Europeo di ridurre le emissioni di carbonio entro il 2050.
Il regolamento pone 6 obiettivi ambientali, secondo i quali si considera “un danno significativo” un’attività che:
- Provoca importanti emissioni di gas a effetto serra, danneggiando la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Porta a un peggioramento degli effetti negativi del clima presente e futuro previsti sulle persone, danneggiando l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- Danneggia l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- Arreca un danno all’economia circolare;
- Danneggia la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- Arreca un danno alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Esiste un particolare allegato tecnico della tassonomia per la finanza sostenibile che contiene i parametri per valutare se:
- Gli interventi contribuiscono alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici;
- Siano causa di danni significativi a qualsiasi obiettivo ambientale rilevante.
Come eseguire la valutazione del principio Do No Significant Harm (DNSH)
Tutti i progetti che risultano nel PNRR italiano sono stati valutati considerando i criteri DNSH. La valutazione tecnica ha stimato, seguendo le linee europee, gli effetti diretti e indiretti previsti in una prospetiva di lungo termine per ogni intervento finanziato.
Le conseguenze che un investimento ha sui sei obiettivi ambientali sono ricondotti a quattro scenari distinti:
- L’investimento ha impatto trascurabile sull’obiettivo;
- La misura sostiene al 100% l’obiettivo;
- L’investimento concorre “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;
- La misura necessita una valutazione DNSH complessiva.
Dopo aver verificato questi scenari, sono definiti due approcci per le valutazioni del principio Do No Significant Harm (DNSH):
- Approccio semplificato: applicabile se l’investimento è classificato in uno dei primi tre scenari. L’amministrazione deve fornire una breve motivazione in modo da spiegare le ragioni secondo le quali l’intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale;
- Analisi approfondita: da applicare per gli interventi che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che quindi hanno un rischio più elevato di incidere sugli obiettivi ambientali.
Applicazione del principio di non arrecare un danno significativo alle spese Simest
Simest, utilizzando le risorse del PNRR, ha riorganizzato precedenti bandi in chiave green con il fine di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Seguendo i principi spiegati precedentemente, è necessario verificare la rispondenza delle spese rendicontate ai requisiti di sostenibilità ambientale, in caso contrario la spesa sarà inammissibile. Simest ha creato delle Schede Tecniche per le certificazioni necessarie per l’ammissibilità delle spese.
Le PMI in sede di rendicontazione, devono presentare per ogni strumento la “Dichiarazione di conformità al DNSH” indicando la scheda tecnica di riferimento. Per lo strumento Transizione Digitale ed Ecologica, ove necessarie, devono essere anche presentate le relative Schede Focus. Per approfondire tutti i dettagli legati alla dichiarazione di conformità al DNSH potete consultare il seguente link.
Inoltre, per fare in modo che le spese sostenute siano ammissibili è assolutamente fondamentale farsi rilasciare dal produttore la seguente documentazione:
- Marcatura CE secondo la direttiva macchine 2006/42/CE, ed ulteriori direttive eventualmente applicabili quali:
- direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (PED);
- direttiva apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive 2014/34/UE (ATEX);
- direttiva emissione acustica ambientale di macchine destinate ad essere utilizzate all’aperto 2000/14/CE;
- direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC).
- Dichiarazione finale con l’indicazione relativa ai rifiuti prodotti da cui emerga la destinazione degli stessi ad una operazione “R” (recupero) o loro invio a processi di recupero (nel caso di eventi realizzati in stati che adottano differente decodifica del processo di recupero) per almeno il 70% oltre alla dichiarazione finale con l’indicazione relativa ai rifiuti associati ad operazioni di “costruzione e/o demolizione” (CER 170904).
Di seguito potete trovare il link su cui cliccare per scaricare e compilare la dichiarazione finale relativa ai rifiuti prodotti.
Guida operativa per il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH)
I criteri tecnici identificati nelle autovalutazioni DNSH del PNRR costituiscono una guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme. Le amministrazioni devono garantire che ogni misura non danneggi significativamente gli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. Gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione fino al certificato di regolare esecuzione degli interventi.
Sarà opportuno esplicitare gli elementi essenziali al perseguimento del DNSH, prevedendo meccanismi che comportino la sospensione dei pagamenti in caso di mancato rispetto del DNSH. Dopo che sono attivati gli appalti, sarà utile che il documento d’indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni per l’applicazione delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH. Mentre i documenti di progettazione, dovrebbero riportare indicazioni finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare nei SAL una descrizione sull’adempimento delle condizioni.
La Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente ha lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di:
- Indirizzo;
- Raccolta di informazioni;
- verifica.
Fornisce un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH. La guida si compone di:
- Una mappatura delle misure del PNRR, la sua fuzione è quella di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno eseguite per realizzare gli interventi;
- Schede tecniche relative a ciascun settore d’intervento, la cui funzione è fornire una sintesi di informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici da rispettare;
- Check list di verifica e controllo per ciascun settore d’intervento, che sintetizzano i pricipali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.