La Centrale Rischi (CR), gestita da Banca d’Italia, è un archivio di informazioni riguardanti l’indebitamento di famiglie e imprese rispetto al sistema bancario e finanziario. Le banche e le società finanziarie che concedono finanziamenti o ricevono garanzie devono partecipare alla CR trasmettendo informazioni e sono definiti “intermediari partecipanti alla CR”. Chiunque ha il diritto di sapere se e da chi è segnalato nella CR, inoltre ha il diritto di chiedere la correzione delle informazioni sbagliate. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona e in che modo è possibile richiederla.
Cos’è la CR?
La Centrale Rischi è gestita direttamente da Banca d’Italia che, mensilmente, mette a disposizione degli istituti finanziari informazioni aggiornate. Questo documento è alimentato tramite informazioni fornite da intermediari che segnalano crediti e garanzie concesse alla propria clientela. Le rilevazioni vengono effettuate quando un soggetto debitore raggiunge la soglia di censimento, ovvero deve restituire un importo pari o superiore a 30.000 euro. Questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente ha difficoltà importanti nel ripagare il suo debito.
E’ opportuno che gli istituti finanziari in sede di concessione di un prestito valutino attentamente la storia creditizia del soggetto in questione. Interrogando Banca d’Italia gli intermediari ricevono informazioni riguardanti l’indebitamento dei propri clienti, il tipo di finanziamento ricevuto e la regolarità dei loro pagamenti. Anche per i soggetti non clienti che hanno presentato una richiesta di finanziamento, è possibile raccogliere le informazioni al fine di valutarne il merito creditizio.
Utilità della CR
Il fine della CR è valutare il merito di credito, ovvero la capacità di restituzione, alle scadenze stabilite, della somma ottenuta in prestito. Cosi facendo si vuole favorire la stabilità del sistema creditizio riducendo il rischio di insolvenza. Quando gli intermediari ritengono che un cliente abbia grosse difficolta a restituire il debito, viene segnalato in Centrale Rischi come debitore in sofferenza. Per la clientela più meritevole invece, l’accesso al credito è molto più veloce e a condizioni migliori. E’ quindi un elemento particolarmente affidabile in sede di valutazione del merito di credito della clientela. Le informazioni da esso fornite, possono incidere fino al 70% nelle valutazioni fatte dalle banche in merito a concessione o meno dei finanziamenti.
Riassumendo, la CR assolve quindi varie funzioni:
- rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio;
- migliorare il processo di valutazione del merito di credito fornendo agli intermediari informazioni riguardanti l’affidabilità creditizia dei soggetti clienti;
- aumentare la qualità del credito concesso dagli istituti finanziari e dalle banche;
- proporre alla clientela soluzioni su misura, adeguate alle effettive capacità di rimborso, senza correre il rischio di “sovraindebitamento”
Chi può fare richiesta per una visura Centrale Rischi
I dati della CR sono coperti dal segreto d’ufficio e non possono essere divulgati. Si tratta di informazioni che la Banca d’Italia raccoglie nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza.
Possono accedere alle informazioni solo:
- i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso;
- gli intermediari finanziari, per valutare il merito di credito dei clienti;
- le altre Autorità di vigilanza, come Consob e Ivass, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali;
- l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.
Come fare richiesta della Centrale Rischi Banca d’Italia
Per fare richiesta alla CR per l’accesso alle informazioni ci sono varie modalità alternative con cui possiamo procedere. Tra le quali la compilazione della richiesta Centrale Rischi effettuata dal sito di Banca d’Italia (Servizio richiesta CR online) è la procedura più agevole. Andiamo a vedere nel dettaglio le varie modalità per fare richiesta Centrale Rischi:
- Richiesta Centrale Rischi tramite identificazione SPID: tramite il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale è possibile ottenere la risposta da Banca d’Italia entro pochi minuti, essendo l’identità digitale riconosciuta e certificata.
- Richiesta tramite identificazione CNS: con la Carta Nazionale di Servizi, rilasciata dalla Camera di commercio, è possibile effettuare il riconoscimento online della tua identità digitale e ottenere risposta in modo analogo all’identificazione tramite SPID.
- Richiesta Centrale Rischi tramite procedura guidata online: consigliata solo in assenza di SPID O CNS. In questo caso è necessario stampare e firmare il modulo generato dalla procedura, allegare alla richiesta una copia leggibile del documento d’identità e attendere la risposta. Questo perchè non sarà rilasciata in tempo reale ma solo dopo qualche giorno, tramite PEC.
- Richiesta tramite PEC: non sarà possibile utilizzare la procedura di compilazione online dei moduli, ma dovremo stamparli, compilarli, scannerizzarli ed inoltrarli tramite PEC aziendale ad una filiale di Banca d’Italia presente sul territorio. In questo caso i tempi di attesa si allungano a circa due settimane.
- Richiesta Centrale Rischi tramite posta ordinaria o fax: sconsigliata a causa dei tempi di attesa molto lunghi.
- Consegna fisica della richiesta Centrale Rischi: in questo caso bisogna prima consultare le filiali abilitate al servizio.
E’ importante sapere che
L’accesso ai dati della Centrale Rischi Banca d’Italia da parte dei soggetti interessati è completamente gratuito. Entro 30 giorni dalla data di ricezione di accesso ai dati della CR la Banca d’Italia fornisce, di norma, una risposta. Nel caso di richieste presentate da un delegato per conto di persone giuridiche, la risposta verrà fornita entro 90 giorni dalla data di ricezione.
Da ottobre 2020 le società possono sottoscrivere sulla piattaforma “Servizi online” un abbonamento per ricevere mensilmente i dati della CR al proprio indirizzo PEC. L’abbonamento è gratuito e ha la durata di un anno; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. Il servizio può essere sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante munito di SPID o CNS. Per avviare l’abbonamento il legale rappresentante deve richiedere i dati della società riferiti all’ultima data disponibile.
I dati della CR sono riservati e non possono quindi essere né divulgati, né comunicati a soggetti diversi dal diretto interessato o altro soggetto legittimato.
Dichiarazioni false nella compilazione della richiesta di accesso ai dati sono segnalate dalla Banca d’Italia all’autorità competente. In caso di dichiarazioni false, l’accesso alla Centrale rischi per l’utente viene sospeso la prima volta per due anni e successivamente in via definitiva.