Iper Ammortamento 2026: regole, beni agevolabili e novità in arrivo

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In attesa della pubblicazione ufficiale del decreto attuativo dell’Iper Ammortamento 2026, stanno emergendo in modo sempre più chiaro i contenuti operativi della misura, così come anticipati dalle bozze normative e dalle indicazioni istituzionali disponibili.
Il nuovo impianto regolatorio è destinato a disciplinare l’accesso all’incentivo per gli investimenti delle imprese in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico e in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

La misura si inserisce nel quadro delle politiche industriali orientate alla transizione digitale ed energetica e introduce elementi di discontinuità rispetto alle versioni precedenti, in particolare in tema di origine dei beni (Made in EU) e di monitoraggio degli investimenti tramite comunicazioni obbligatorie al GSE.

In questo articolo, KPS Financial Lab analizza le principali anticipazioni normative e i punti chiave del futuro decreto attuativo, offrendo una lettura operativa e prudenziale rivolta a imprese e consulenti, utile per orientare correttamente le decisioni di investimento in vista del 2026.

Nota: le indicazioni riportate si basano sulle anticipazioni normative attualmente disponibili e potranno essere aggiornate a seguito della pubblicazione del decreto attuativo definitivo.


Ambito di applicazione dell’Iper Ammortamento 2026

Il nuovo Iper Ammortamento 2026 si applica ai beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, nel rispetto dei requisiti tecnici, documentali e di interconnessione previsti dal decreto attuativo.

Il beneficio riguarda tre macro-categorie di beni:

  • Beni strumentali materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, individuati nell’Allegato IV del decreto (ex Allegato A del Piano Industria 4.0);
  • Beni strumentali materiali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER), destinata all’autoconsumo, anche a distanza, comprensivi dei sistemi di accumulo e stoccaggio;
  • Beni strumentali immateriali, elencati nell’Allegato V del decreto (ex Allegato B del Piano Industria 4.0), costituiti da software, sistemi e piattaforme digitali strettamente funzionali all’integrazione e al funzionamento dei beni materiali agevolabili.

L’agevolazione per i beni immateriali è subordinata alla presenza di almeno un bene materiale agevolabile (Allegato IV o beni FER) e al rispetto dei requisiti di interconnessione ai sistemi aziendali.


Beni materiali agevolabili – Allegato IV (ex Allegato A)

L’Allegato IV individua i beni materiali ad alto contenuto tecnologico che consentono l’accesso all’Iper Ammortamento, a condizione che siano interconnessi ai sistemi aziendali e integrati nei processi produttivi.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

  • macchine utensili e impianti automatizzati e interconnessi;
  • sistemi robotizzati e di automazione avanzata;
  • macchinari per la manifattura additiva;
  • sistemi di controllo, sensoristica e monitoraggio integrati;
  • impianti intelligenti per l’ottimizzazione dei processi produttivi.

Il requisito dell’interconnessione rimane centrale e deve consentire uno scambio bidirezionale di dati con i sistemi informativi aziendali (ERP, MES, sistemi di pianificazione o supervisione).


Beni materiali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER)

Il decreto conferma l’accesso all’Iper Ammortamento anche per i beni materiali nuovi destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a condizione che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo, anche in modalità di autoconsumo a distanza.

Rientrano nell’agevolazione:

  • impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili;
  • sistemi di accumulo e stoccaggio dell’energia prodotta;
  • trasformatori, misuratori e servizi ausiliari degli impianti;
  • impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente a calore di processo non cedibile a terzi.

Gli investimenti possono riguardare sia la sede produttiva principale sia unità catastali diverse, purché collegate alla rete elettrica tramite POD riconducibili alla stessa unità produttiva.

Dimensionamento e limiti di ammissibilità

Per gli impianti di autoconsumo, il decreto stabilisce che la producibilità massima attesa non debba superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026, includendo anche eventuali consumi equivalenti di energia termica.

Massimali di costo

Sono previsti specifici limiti massimi di investimento agevolabile:

  • Fotovoltaico: da 1.420 €/kW (impianti < 20 kW) fino a 840 €/kW per impianti di maggiore dimensione;
  • Eolico: da 2.640 €/kW, con valori decrescenti in base alla taglia;
  • Pompe di calore aria/acqua: 1.560 €/kW, fino a 1.000 kWt;
  • Sistemi di accumulo: massimale pari a 900 €/kWh.

Beni immateriali agevolabili – Allegato V

Accanto ai beni materiali, il decreto conferma la rilevanza dei beni strumentali immateriali, elencati nell’Allegato V (ex Allegato B del Piano Industria 4.0).

Si tratta di software e sistemi digitali strettamente funzionali al funzionamento e all’integrazione dei beni materiali agevolati.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

  • software per la gestione e il monitoraggio dei processi produttivi;
  • piattaforme MES, SCADA e sistemi di supervisione;
  • soluzioni per l’integrazione con sistemi ERP;
  • applicazioni per la gestione dei dati di produzione, manutenzione e qualità;
  • software per la cybersecurity industriale.

L’agevolazione dei beni immateriali è subordinata alla presenza di almeno un bene materiale agevolabile e al rispetto dei requisiti di interconnessione e documentazione tecnica.


Requisito di origine “Made in EU/SEE”: cosa aspettarsi su prove e dichiarazioni

Una delle novità più rilevanti introdotte dall’Iper Ammortamento 2026 è il vincolo territoriale di origine: il beneficio risulta subordinato alla condizione che i beni agevolabili siano prodotti in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE).
In attesa delle modalità applicative definitive nel decreto attuativo, è ragionevole attendersi una disciplina differenziata tra beni materiali (Allegato IV e beni FER) e beni immateriali (Allegato V), per via della diversa natura dei beni.

Beni materiali (Allegato IV e beni FER): probabile richiamo ai criteri doganali UE

Per i beni strumentali materiali (sia quelli dell’Allegato IV sia gli investimenti in FER), l’attestazione di origine potrebbe basarsi sui criteri di origine non preferenziale del Codice Doganale dell’Unione.
In concreto, l’impresa dovrebbe dimostrare che il bene:

  • è stato integralmente ottenuto nel territorio UE/SEE, oppure
  • ha subito nell’UE/SEE l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, secondo i criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Le forme di prova che, in base alle anticipazioni, potrebbero essere ammesse sono alternative:

  • Certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente;
  • Dichiarazione di origine del produttore resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’origine UE/SEE e richiamando i criteri dell’art. 60 CDU.

Nota operativa: il concetto di “trasformazione sostanziale” non coincide con mere attività di assemblaggio, finitura o confezionamento. Per questo motivo, la verifica dell’origine va impostata prima dell’ordine, coinvolgendo il fornitore nella raccolta della documentazione.

Beni immateriali (Allegato V): possibile disciplina “ad hoc” per l’origine del software

Per i beni immateriali (software, piattaforme e applicazioni dell’Allegato V), i tradizionali criteri doganali risultano difficilmente applicabili. È quindi plausibile che il decreto attuativo introduca una dichiarazione specifica resa dal produttore/licenziante ai sensi del DPR 445/2000, con elementi informativi minimi, tra cui:

  • sede/e dello sviluppo sostanziale (architettura, scrittura del codice, test e debugging);
  • attestazione che una quota significativa (ipotesi ricorrente: almeno il 50%) del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a risorse stabilmente operanti in UE/SEE;
  • indicazione delle eventuali componenti open source incorporate (che potrebbero essere considerate “neutrali” ai fini dell’origine, per evitare problemi di tracciabilità geografica).

Nota operativa: per software in modalità SaaS/cloud o per piattaforme che integrano modelli AI pre-addestrati, potrebbero emergere ulteriori chiarimenti nel decreto attuativo. In ogni caso, è consigliabile richiedere la dichiarazione di origine in fase di negoziazione, insieme alla documentazione tecnica di interconnessione e funzionalità.


Perizia tecnica, certificazioni e oneri documentali

Per accedere all’Iper Ammortamento 2026 è necessario predisporre una perizia tecnica asseverata, corredata da un’analisi tecnica, volta a dimostrare:

  • il possesso delle caratteristiche tecnologiche previste dagli Allegati IV e V;
  • l’avvenuta interconnessione ai sistemi aziendali di gestione o alla rete di fornitura;
  • per gli investimenti in energie rinnovabili, il rispetto dei requisiti tecnici per l’autoproduzione e l’autoconsumo.

La perizia può essere redatta esclusivamente da:

  • ingegneri o periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali;
  • enti di certificazione accreditati;

Tali soggetti devono essere dotati di idonea copertura assicurativa a garanzia della correttezza dell’attestazione. Per il settore agricolo, la normativa consente la redazione della perizia anche a dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati, nel rispetto dei medesimi requisiti assicurativi.

Per semplificare l’iter in caso di investimenti di importo contenuto, sulla base dell’impianto normativo previgente e delle anticipazioni sul decreto attuativo, per i beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro la perizia tecnica potrebbe essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità che saranno confermate dal decreto definitivo.

È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza con la documentazione aziendale. Tale certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel relativo registro; qualora l’impresa non sia obbligata per legge alla revisione, dovrà nominare un revisore iscritto nella sezione A del registro, nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.


Comunicazioni obbligatorie al GSE per l’Iper Ammortamento 2026

Il decreto attuativo introduce una procedura strutturata di comunicazione tramite apposita piattaforma, con il coinvolgimento operativo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per il monitoraggio degli investimenti agevolati.

Sono previste tre comunicazioni distinte, ciascuna con una funzione specifica nel ciclo di vita dell’investimento:

1️⃣ Comunicazione preventiva

Deve indicare gli investimenti programmati, suddivisi per ciascuna struttura produttiva interessata, definendo ex ante il perimetro degli interventi che l’impresa intende agevolare.

2️⃣ Comunicazione di conferma

Deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla ricevuta rilasciata dal GSE e serve ad attestare l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore complessivo dell’investimento. Il rispetto di questa tempistica è essenziale per non compromettere l’accesso al beneficio.

3️⃣ Comunicazione di completamento

Deve essere inviata a conclusione degli investimenti e, in ogni caso, non oltre il 15 novembre 2028. Alla comunicazione vanno allegati i documenti tecnici richiesti dal decreto, tra cui:

  • perizie o attestazioni tecniche;
  • certificazioni di interconnessione;
  • documentazione di origine e conformità dei beni.

Interazione con il regime de minimis

In presenza di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o bandi collegati all’investimento, l’Iper Ammortamento 2026 può interagire con il regime de minimis, rendendo necessario un attento coordinamento tra le diverse misure agevolative.

In molti casi, infatti, l’investimento agevolato con l’Iper Ammortamento può essere accompagnato da ulteriori incentivi soggetti ai limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Per questo motivo, prima di strutturare l’operazione è essenziale verificare il plafond de minimis disponibile, al fine di evitare superamenti dei massimali che potrebbero comportare la riduzione o la revoca delle agevolazioni.

A supporto di questa attività, KPS Financial Lab mette a disposizione un calcolatore automatico del de minimis, che consente di monitorare in modo puntuale gli aiuti già ricevuti dall’impresa, valutare il plafond residuo e ridurre il rischio di non conformità rispetto ai limiti UE.


Il ruolo di KPS Financial Lab e conclusioni operative

La corretta applicazione dell’Iper Ammortamento 2026 richiede una gestione coordinata di profili fiscali, tecnici e documentali, che devono essere coerenti tra loro sin dalle fasi iniziali dell’investimento.

KPS Financial Lab affianca le imprese lungo l’intero percorso di accesso all’agevolazione, supportando in particolare:

  • la verifica di ammissibilità dei beni e la corretta classificazione negli Allegati IV e V;
  • l’analisi dei requisiti tecnici e di interconnessione;
  • il controllo del requisito Made in EU e della relativa documentazione;
  • la gestione delle comunicazioni obbligatorie al GSE;
  • la verifica delle cumulabilità con altre misure e del rispetto del regime de minimis.

L’Iper Ammortamento 2026 rappresenta uno strumento centrale per sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica ed energetica, ma le novità introdotte dal decreto attuativo rendono indispensabile un approccio strutturato, consapevole e preventivo.

Una corretta impostazione iniziale – tecnica, fiscale e documentale – è la chiave per trasformare l’agevolazione in un reale vantaggio competitivo, evitando criticità in fase di controllo e massimizzando il beneficio nel rispetto della normativa.


FAQ – Domande frequenti sul decreto attuativo dell’Iper Ammortamento 2026

 

1️⃣ Da quando rileva l’investimento: ordine o consegna?
Ai fini dell’Iper Ammortamento 2026, il riferimento è l’art. 109 del TUIR: per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione del bene, e non la data dell’ordine o del pagamento.

2️⃣ Cosa significa “Made in EU” per i beni materiali?
È necessario disporre di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente oppure di una dichiarazione del produttore (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti l’origine UE/SEE del bene secondo i criteri richiamati dal decreto attuativo.

3️⃣ Per il software (Allegato V) cosa devo chiedere al fornitore?
È richiesta una dichiarazione del produttore (DPR 445/2000) che attesti lo sviluppo sostanziale del bene immateriale, indicando che almeno il 50% del valore dello sviluppo è stato realizzato in UE/SEE e specificando l’eventuale presenza di componenti open source.

4️⃣ Quali comunicazioni sono previste al GSE?
Il decreto prevede tre comunicazioni distinte tramite piattaforma GSE: una comunicazione preventiva, una comunicazione di conferma (con pagamento minimo del 20% entro 60 giorni dalla ricevuta) e una comunicazione di completamento da inviare entro il 15 novembre 2028.

5️⃣ Serve sempre la perizia asseverata?
In linea generale sì. Per i beni con costo unitario non superiore a 300.000 €, la normativa consente la sostituzione della perizia con una dichiarazione del legale rappresentante, secondo le indicazioni operative previste dal decreto.

6️⃣ Per quanto tempo devo conservare la documentazione?
La documentazione (perizie, attestazioni, certificazioni di origine, comunicazioni GSE e documenti contabili) deve essere conservata per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione e per i successivi termini ordinari di accertamento fiscale, al fine di poterla esibire in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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